Lo Statuto dell'Associazione

Art. 1 - Costituzione

Sotto gli auspici del Comune e della Provincia di Milano viene costituita la “Associazione Benemeriti del Comune e della Provincia di Milano”, associazione libera costituita ai sensi dell’art. 36 del codice civile e seguenti.

L’Associazione ha sede in Milano.

 

Art. 2 - Scopo

L’Associazione ha lo scopo di creare un vincolo reciproco tra gli associati in relazione alle loro benemerenze e di favorire ed agevolare la loro efficace collaborazione con l’Amministrazione del Comune e della Provincia di Milano in merito ad opere ed iniziative nel campo culturale, economico, sociale, sportivo nonché di solidarietà.

L’Associazione non ha scopo di lucro.

 

Art. 3 - Soci

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli insigniti di medaglia o diploma di benemerenza da parte del Comune o della Provincia di Milano, persone, Enti o Associazioni che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati possono recedere dando comunicazione scritta di tale loro proposito al Consiglio Direttivo con il preavviso di 30 giorni precedenti il rinnovo del tesseramento.

 

Art. 4 - Lasciti e Donazioni

L’Associazione potrà ricevere lasciti, donazioni e oblazioni di associati o di terzi persone fisiche o giuridiche.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla Legge.

 

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli associati
  2. Il Presidente
  3. Il Consiglio Direttivo
  4. Il Comitato di Presidenza
  5. I Revisori dei Conti
  6. I Probiviri

 

Art. 6 - Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all’art. 3 ed è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno dal Consiglio Direttivo. Essa delibera sui seguenti argomenti:

  1. approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione
  2. approvazione del bilancio dell’esercizio sociale
  3. nomina del Consiglio Direttivo
  4. nomina dei Revisori dei Conti
  5. nomina dei Probiviri
  6. ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla sua approvazione.

 

Art. 7

La convocazione dell’assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata ai soci nelle forme opportune, almeno 30 giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa.

 

Art. 8

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare per delega, ma una persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei partecipanti all’Assemblea. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque associati e da un massimo di quindici, nominati dall’Assemblea.

Al Consiglio spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini dell’Associazione.

I componenti del Consiglio hanno un mandato di 4 anni e sono rieleggibili.

Venendo a mancare uno o più consiglieri durante l’esercizio sociale il Consiglio può sostituirli interinalmente attraverso i primi dei non eletti o in mancanza di questi per cooptazione.

 

Art. 10

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione tra i propri membri elegge il Presidente dell’Associazione.

Spetta al Presidente la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi.

 

Art. 11

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, determina il numero dei Vice Presidenti e procede alla loro nomina, precisando le rispettive deleghe e competenze. I Vice Presidenti con il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente dell’Associazione costituiscono il Comitato di presidenza. I predetti incarichi si esauriscono al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

 

Art. 12

Il Consiglio è convocato dal Presidente o per suo incarico dal Segretario mediante invito spedito almeno 5 giorni prima della riunione (salvo i casi d’urgenza) contenendo l’ordine del giorno.

Esso deve essere convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente; mancando l’intervento di un Vice Presidente il Consiglio elegge un suo componente come Presidente della seduta.

Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario.

 

Art. 13 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da:

  1. il Presidente dell’Associazione
  2. i Vice Presidenti
  3. il Segretario
  4. il Tesoriere

Ha il potere di prendere le decisioni che hanno carattere d’urgenza e di indifferibilità rispetto alle more della convocazione del Consiglio Direttivo, al quale dovranno essere sottoposte per la ratifica nella seduta successiva, salvo gli effetti acquisiti.

 

Art. 14 - Il Segretariato

Il Segretario provvede all’esecuzione delle delibere assembleari, presidenziali, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Tiene aggiornato l’albo generale dei soci, cura l’archivio, la corrispondenza e redige il verbale delle riunioni del C.D. e del C.d.P.

Si occupa della promozione e dei contatti con gli organi referenti del Comune e della Provincia di Milano.

 

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere assicura l’incasso delle quote sociali, la gestione finanziaria, la preparazione del bilancio preventivo e consuntivo di fine anno.

 

Art. 16 - Revisore dei Conti

I Revisori dei Conti in numero di tre sono nominati dall’Assemblea dei soci tra gli associati con un mandato di quattro anni.

 

Art. 17 - I Probiviri

Il Consiglio Direttivo convoca, caso necessitando, i Probiviri per esaminare ed esprimere un lodo in prima istanza. Spetta al Consiglio Direttivo la decisione di merito in seconda e definitiva istanza.

 

Art. 18 - Esercizio Sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio predisposto dal Consiglio è esaminato dai Revisori dei Conti che ne riferiscono all’Assemblea.

 

Art. 19 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata salvo quanto disposto dall’art 8 dello Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad Associazioni od Enti, senza fini di lucro, che abbiano finalità indirizzate a valori sociali e culturali connessi al territorio del Comune o della Provincia di Milano.